Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali, ma possono svolgere attività commerciale residuale purché questa sia strettamente collegata alla realizzazione delle attività istituzionali come definite dallo statuto.
La normativa, di seguito descritta, verrà modificata con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore. Nel periodo transitorio rimangono in essere le attuali norme.
Per inquadrare correttamente gli aspetti fiscali è pertanto pertanto operare una distinzione sulla operatività della Pro Loco
- La Pro Loco svolge solo attività istituzionale cioè a favore dei soci o attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per queste non e’ necessaria l’acquisizione di partita IVA
- La Pro Loco svolge anche attività commerciale o attività connessa, quindi attività a pagamento verso terzi non soci. L’attività commerciale non rientra negli scopi dell’associazione ma complementare rispetto al raggiungimento dei fini sociali. È necessario che i proventi derivanti dall’attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’attività istituzionale verso i soci. In questi casi la Pro Loco dovrà richiedere Partita IVA.
PRO LOCO CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE
Nel caso in cui la Pro Loco svolga attività commerciale, anche occasionale, dovrà dotarsi obbligatoriamente di partita IVA. Va ricordato che gli utili di questa attività non possono essere ridistribuiti tra i soci e vanno reinvestiti ai fini degli scopi associativi.
Con l’attribuzione della Partita IVA la Pro Loco deve necessariamente scegliere un regime contabile. Il Regime Forfetario previsto dalla legge 398/91 è in assoluto il più adeguato per le associazioni Pro Loco, a differenza dei regimi, di contabilità ordinaria o semplificata che appaiono decisamente più complessi.
Con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 che, ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia di Terzo Settore, viene introdotto un regime fiscale specifico e, conseguentemente il regime forfettario 398/91 viene abrogato per gli enti di terzo settore ma ancora mantenuto limitatamente alle associazioni sportive dilettantistiche.
Di seguito di disamina del regime 398/91 ancora in vigore per le Pro Loco nel regime transitorio di avvio del R.U.N.T.S.
IL REGIME FORFETTARIO 398/91
Il Regime Forfettario è applicabile quando il volume di affari legato ad attività commerciale è inferiore a 400.000 euro. Di seguito alcuni adempimenti specifici.
REGISTRI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
Le fatture emesse dalla Pro Loco e le fatture di acquisto di merci e servizi devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate per 10 anni. Optando per il Regime 398/91 si è esonerati dalla tenuta di registro di cassa e quindi dall’emissione di scontrini fiscali.
IMPOSTE DIRETTE
Le Pro Loco che possiedono partita IVA devono compilare ogni anno il modello UNICO (denuncia dei redditi). Fanno parte dell’imponibile tutti i proventi da attività commerciale ovvero:
a) gli incassi delle feste per cui si è versata l’IVA
b) gli incassi per cui la Pro Loco emette fattura
c) i contributi che alla fonte hanno applicata l’aliquota IRES del 4%
ADEMPIMENTI CONTABILI E VERSAMENTI IVA
I corrispettivi e proventi da attività commerciale vanno segnati nel registro corrispettivi contribuenti minori, detto registro IVA minori. Trimestralmente si verserà tramite F24 il dovuto all’erario.
SPESOMETRO
Le Pro Loco che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 dovranno procedere entro il 20 aprile all’invio dei dati dello “spesometro” con modalità telematica; per effettuare tale adempimento si dovrà o registrare tutte le fatture di vendita e di acquisto, riguardanti l’attività commerciale, o compilare manualmente il modello dello “spesometro”, per poi procedere al suo invio telematico attraverso il canale ENTRATEL o utilizzando un INTERMEDIARIO ABILITATO.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’obbligo della fatturazione elettronica è partito per tutti (esclusi gli esentati) il primo gennaio 2019. Da quella data l’eventuale fattura cartacea non ha più alcun valore e chi non si adegua alle nuove disposizioni va incontro a sanzioni. L’introduzione della fatturazione elettronica non cambia il quadro normativo inerente l’obbligo di emissione e pertanto per le associazioni che aderiscono al regime forfettario 398/91 l’obbligo di emissione della fattura permane per:
- Prestazioni Pubblicitarie
- Sponsorizzazioni
- Cessione o Concessione di diritti televisivi di ripresa o trasmissione radiofonica
Per i soggetti con opzione al regime L. 398/1991 l’esonero dalla emissione della fatturazione elettronica è limitato alla costanza che nell’esercizio precedente non sia stata superata la soglia di 65.000 euro di proventi di natura commerciale. Nel caso in cui superi tale soglia, dall’esercizio successivo, sarà obbligata alla fatturazione elettronica.
PRO LOCO CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Le Pro Loco che svolgono esclusivamente attività istituzionale, cioè a favore dei soci o finalità sociali e civiche non hanno obbligo di Partita Iva ma per loro permane l’obbligo della redazione del Bilancio Consuntivo. Per tali motivi e per garantire una trasparenza gestionale documentabile ai soci si raccomanda la tenuta dei seguenti libri:
GIORNALE DI CASSA e BANCA
È un registro ove annotare progressivamente le entrate e le uscite finanziarie, con rispettive causali, che avvengono per cassa e per banca
REGISTRI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
È un registro ove archiviare i giustificativi (ricevute, fatture, ecc) delle entrate / uscite finanziarie registrate nel Giornale di Cassa e Banca.
Le Pro Loco che non esercitano attività commerciale sono titolari solo del codice fiscale e sono assimilate ad un consumatore finale e pertanto non emetteranno mai fatture di vendita mentre dovranno ricevere una copia cartacea della fattura dai propri fornitorI
LE RACCOLTE FONDI
Le Pro Loco che intendono finanziarsi possono organizzare una raccolta pubblica di fondi. L’articolo 143 del T.U.I.R. (Legge Tributaria) prevede la non tassabilità dei somme ricevute a seguito di grazie a raccolte pubbliche occasionali, svolte anche mediante vendita di beni di modico valore come ad esempio oggettistica artigianale, piante, prodotti alimentari di modico valore oppure attraverso tombole, lotterie o pesche di beneficienza.
Questi ricavi non sono assoggettati alle imposte sui redditi e sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA e da ogni altro tributo, sia erariale che il locale.
Le caratteristiche delle Raccolte Fondi sono le seguenti
- devono svolgersi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- i beni ceduti devo essere di modico valoRE
La raccolta è soggetta ad una specifica rendicontazione che deve avvenire indipendentemente dal rendiconto annuale e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto, redatto distintamente per ogni raccolta fondi, deve riportare in modo chiaro e trasparente, le entrate percepite e le spese sostenute. Il documento contabile dovrà essere conservato presso la sede legale assieme agli altri documenti associativi. Da precisare che tale attività è stata più precisamente normata per le associazioni sportive dilettantistiche, tramite una legge (L. 133/1999 art. 25), che specifica che non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, se il numero di eventi organizzati non è superiore a due all’anno e l’importo dei fondi raccolti non è superiore al limite massimo di 51.645,00 euro.