Le Pro Loco che intendono finanziarsi possono organizzare una raccolta pubblica di fondi. L’articolo 143 del T.U.I.R. (Legge Tributaria) prevede la non tassabilità dei somme ricevute grazie a raccolte pubbliche occasionali, svolte anche mediante vendita di beni di modico valore come ad esempio oggettistica artigianale, piante, prodotti alimentari di modico valore oppure attraverso tombole, lotterie o pesche di beneficienza.
Questi ricavi non sono assoggettati alle imposte sui redditi e sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA e da ogni altro tributo, sia erariale che il locale.
Le raccolte fondi devono avere le seguenti caratteristiche
- devono svolgersi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- i beni ceduti devo essere di modico valore
La raccolta è soggetta a una specifica rendicontazione che deve avvenire indipendentemente dal rendiconto annuale e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto, redatto distintamente per ogni raccolta fondi, deve riportare in modo chiaro e trasparente, le entrate percepite e le spese sostenute. Il documento contabile dovrà essere conservato presso la sede legale assieme agli altri documenti associativi. Da precisare che tale attività è stata più precisamente normata per le associazioni sportive dilettantistiche, tramite una legge (L. 133/1999 art. 25), che specifica che non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, se il numero di eventi organizzati non è superiore a due all’anno e l’importo dei fondi raccolti non è superiore al limite massimo di 51.645,00 euro.