Il Codice del Terzo Settore introduce una serie di obblighi per quanto concerne i contenuti degli Statuti e pertanto gli enti dovranno convocare le Assemblee per approvare i nuovi Statuti coerenti alle normative. Per gli enti già inseriti nei registri APS e ODV la modifica dello statuto potrà avvenire in sede di Assemblea Ordinaria mentre per gli Enti non inclusi nei registri che fanno richiesta di iscrizione, la modifica deve avvenire in sede di Assemblea Straordinaria.
Questi principali adeguamenti che devono essere introdotti negli statuti:
- Denominazione Sociale:
- deve contenere l’indicazione “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo APS
- può contenere anche l’indicazione “Ente di Terzo Settore” o l’acronimo ETS. L’effettivo utilizzo è subordinato all’avvenuta iscrizione al RUNTS
- Attività di interesse generale
- Devono essere indicati i destinatari delle attività di interesse generale (propri associati, familiari e terzi)
- le modalità di svolgimento fanno ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati
- Limitazioni e discriminazioni nell’accesso e nella partecipazione alla vita associativa delle APS.
Non devono essere presenti nello statuto limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o norme che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. - Lavoro dipendente. Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In questo caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 CTS). Tali disposizioni sono applicabili anche se nello statuto non vengono richiamate espressamente.
- Regolamentazione dell’attività dei Volontari. Ai sensi dell’art. 17 del CTS, i volontari non possono ricevere una retribuzione per l’attività, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione del volontario, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
- Democraticità della Associazione. Le APS devono rispettare il principio di democraticità di cui all’art. 21 del CTS, in base al quale l’atto costitutivo deve indicare i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.
- Diritto di Voto.Nell’assemblea degli ETS hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente purché in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati. Potrà essere ulteriormente ridotto, ma non aumentato (circolare 20/2018).
- Organo di Revisione. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti sotto indicati. L’obbligo cessa se tali limiti non vengono superati per almeno due esercizi consecutivi
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
.